L’interpretazione del decreto interpretativo

 

Questi sono i riferimenti alla Costituzione, alle leggi ed ai decreti presenti nel decreto interpretativo:

 

a) Articoli della Costituzione:

1 - l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme (in grassetto perché il decreto si giustifica in quanto vede la sostanza preminente sulla forma, NdR) e nei limiti della Costituzione. 48 - riguarda il diritto/dovere del voto; 77 - regola l’emanazione dei decreti legge da parte del Governo; 87 - tra i compiti del Presidente della Repubblica c’è l’emanazione dei decreti;

b) Leggi:

- 17/febbraio/1968 articoli 9 (comma 1 e comma 3) e 10 (comma 5):

- articolo 9 comma 1: le liste debbono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione;

- articolo 9 comma 3: la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista,il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati e del sottoscrittore e deve essere autenticata dai soggetti  previsti (art.14 legge 21/3/90 n° 53); deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto;

- articolo 10 comma 5: contro le decisioni di eliminazione di liste e candidati, i delegati di lista possono ricorrere entro 24 ore all’ufficio centrale regionale;

c) Decreti:

- decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n° 445 art 21:

- articolo 21 comma 2 ultima parte:il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le  modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione,il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

 

Ed ecco il decreto interpretativo:

 

Art. 1: l’interpretazione autentica dell’art. 9 comma 1 è che il termine di presentazione delle liste è rispettato se, alla scadenza, i delegati, muniti della prescritta documentazione, siano dentro il tribunale. (NdR: come si fa a sapere se hanno tutta la documentazione se non la presentano?).

L’interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 9 è che le firme debbono essere considerate valide anche se non corredate da tutti gli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2, purché tali dati siano desumibili da altri elementi della documentazione prodotta. In particolare la regolarità dell’autenticazione delle firme non è inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale (mancanza o non leggibilità del timbro di chi autentica, dell’indicazione del luogo di autenticazione, dell’indicazione della qualifica dell’autorità autenticante, purché autorizzata) (NdR:ecco che la forma deve cedere il passo alla sostanza e le irregolarità spariscono).

L’interpretazione autentica dell’art. 10 comma 5 è: contro la decisione di ammissione può essere presentato ricorso al giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse;contro l’eliminazione di liste o di candidati può essere presentato ricorso all’ufficio centrale regionale,entro le 24 ore,solo dai delegati della lista. Contro la decisione di detto ufficio si può ricorrere al giudice amministrativo (Ndr: è una riscrittura completa e non comprensibile,aiutate il redattore, del vecchio comma 5).

Pertanto per chi si trova nella situazione prevista dal nuovo articolo 1 si riaprono i termini della presentazione delle liste,dalle 8 alle 20 del primo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Ecco qua. Non importa che le leggi elettorali siano competenza delle regioni (la regione Lazio è ricorsa alla Consulta ed altre regioni si apprestano a farlo) e che l’art. 72 della legge 400 del 23/8/88 sottragga ai decreti legge le leggi elettorali. Il governo sostiene che la legge 400, essendo una legge ordinaria, ha la stessa forza di un decreto. Ma i costituzionalisti rispondono che le leggi elettorali debbono essere definite dal Parlamento e non dal governo,quindi non con un decreto legge. Si voleva orientare l’interpretazione del TAR? Obiettivo mancato. Sono possibili altri ricorsi,bisogna vigilare e far sentire la nostra voce. Ci vediamo sabato 13 a piazza del Popolo.